Dal 1° gennaio 2024, l’agevolazione in questione spetterà nel rispetto di determinati requisiti, così come disposti dall’Unione Europea, diversi da quelli previsti per le precedenti agevolazioni.
A partire dal 1° gennaio infatti non verrà più valutata l’incidenza del costo dell’energia sul fatturato o sul valore aggiunto lordo come requisito per la qualifica di energivoro, ma sarà sufficiente avere un codice NACE indicato nell’allegato 1 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh (ossia non inferiore ad un milione di kWh).

Le imprese dovranno quindi soddisfare almeno una delle condizioni di cui alla lettera a ) , oppure alla lettera b ) , oppure alla lettera c ) dell’articolo 3, comma 1 , del D.L. N. 131 del 29/09/2023.
1
Rientrare negli elenchi delle imprese energivore del 2013 e 2014, anche se non soddisfano i requisiti di eleggibilità, a condizione che assicurino una contribuzione minima pari almeno al 20% della spesa sostenuta da un’impresa simile non agevolata a sostegno delle fonti rinnovabili (c.d. “grandfathering clause”).

2
Operare nei settori minerari e manifatturieri, inclusi quelli considerati ammissibili secondo le Linee Guida sugli aiuti di Stato, o con un’intensità di scambi extra-UE di almeno il 4% e un indice di intensità energetica non inferiore al 20%.










